Con l’entrata in vigore del nuovo art. 2929 bis c.c. è divenuto inutile destinare il bene aggredibile dai creditori ad un fondo patrimoniale o donarlo ad un congiunto.
Infatti, il D.L. n. 83 del 2015 ha introdotto la predetta norma codicistica secondo cui “il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di un vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, ad esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di vittorioso esperimento dell’azione revocatoria, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all’esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.“
La norma in questione introduce una più ampia tutela per il ceto creditorio che, prima della suddetta novella legislativa, poteva solo proporre azione revocatoria per non vedersi sottratti i beni oggetto di atti di disposizione patrimoniale operati dal debitore.
In sostanza, quindi, il creditore poteva sottoporre a procedura esecutiva tali beni solo dopo l’esito positivo dell’azione revocatoria, dovendo necessariamente sottostare alle tempistiche processuali.
Oggi, invece, l’azione citata non è più indispensabile, dal momento che il creditore può procedere ad esecuzione forzata del bene se iscrive il pignoramento entro un anno dalla data di trascrizione del vincolo o della destinazione.
Pertanto, in tali casi, l’unico rimedio a tutela del debitore risulta essere l’opposizione all’esecuzione.