La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19302 del 19 luglio 2019, riformando la sentenza della Corte d’Appello, ha dichiarato legittimo il licenziamento conseguente al calo dei profitti dell’azienda, qualora nel corso della controversia sia provato il nesso causale tra la predetta motivazione e il licenziamento.

Tale decisione si pone in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, a partire dal 2016, ha riconosciuto che il giustificato motivo oggettivo si sostanzia in ogni modifica della struttura organizzativa dell'impresa che abbia quale suo effetto la soppressione di una determinata posizione lavorativa, indipendentemente dall'obiettivo perseguito dall'imprenditore, sia esso, cioè, una migliore efficienza, un incremento della produttività - e quindi del profitto - ovvero la necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie. 

In particolare, secondo la Corte di Cassazione, il controllo in sede giudiziale della sussitenza del giustificato motivo si sostanzia: “- in primo luogo, nella verifica della effettività e non pretestuosità della ragione obiettiva, per come dichiarata dall'imprenditore (sicchè ove lo stesso datare di lavoro abbia motivato il licenziamento sulla base di situazioni sfavorevoli o spese straordinarie la mancanza di prova delle medesime produce la illegittimità del licenziamento non già perchè non integranti in astratto il giustificato motivo obiettivo ma perchè in concreto si accerta che il motivo dichiarato non sussiste ed è pretestuoso; cfr. Cass. Civ. sez. lav. 15.2.2017 n. 4015); -di poi, del nesso causale tra la ragione accertata e la soppressione della posizione lavorativa (in termini di riferibilità e coerenza del recesso rispetto alla riorganizzazione).”

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