
Il Decreto-Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020 e in vigore dal 9 aprile 2020, c.d. Decreto Liquidità, tra i numerosi interventi emergenziali a favore delle imprese, ha disposto anche una serie di deroghe ad alcune disposizioni del Codice Civile.
L'art. 6 del suddetto decreto prevede la sospensione degli obblighi previsti dalla normativa civilistica in tema di perdita del capitale sociale, onde consentire alle imprese di limitare gli effetti del lockdown, di evitare le procedure di messa in liquidazione, nonché di escludere per gli amministratori ipotesi di responsabilità gestoria ai sensi dell'art. 2486 c.c.
Infatti, alle società di capitali, alle società cooperative e ai consorzi, fino al 31 dicembre 2020 non si applicheranno gli articoli 2446, commi secondo e terzo (Riduzione del capitale per perdite), 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto (Riduzione del capitale per perdite) e 2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale) e nello stesso arco temporale non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista dagli articoli 2484 e 2545-duodecies c.c.
Pertanto, la normativa soggetta a deroghe, secondo il Decreto Liquidità, è la seguente:
- Art. 2446, commi secondo e terzo c.c. (Riduzione del capitale per perdite):
“[…] Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436”.
- Art. 2447 c.c. (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale):
“[…] gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.
- Art. 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto c.c. (Riduzione del capitale per perdite):
“[…] Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446”.
- Art. 2482 ter c.c. (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale):
“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società”.
- Art. 2484 c.c. (Cause di scioglimento):
“Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: […] 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; […]”.
- Art. 2545-duodecies c.c. (Scioglimento):
“La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale”.