
Dopo il 1986 è stata prassi largamente diffusa quella di utilizzare i vecchi modelli dei buoni fruttiferi postali della serie P per l’emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie Q/P.
Infatti, accadeva che sul retro dei BFP risulta apposto – sopra l’originaria griglia di rendimento relativa ai buoni della serie “P” - un timbro con la misura dei saggi di interesse della “Serie Q/P” recante la seguente dicitura: “B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dal 11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno”.
In altri termini, ferme restando le modifiche dei rendimenti relative al primo ventennio dall’emissione, nella timbratura sovrapposta dall’ufficio dell’intermediario manca un’indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno successivo a quello dell’emissione, non risultando quindi modificata l’originaria dicitura che prevede, dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione “più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”.
Pertanto, alla scadenza del buono, agli anni dal 21° al 30° Poste Italiane applicava il saggio d’interesse del 12% e non quello nettamente più favorevole al risparmiatore di Lire 258.150 come sopra indicato.
A tal proposito, lo Studio ha ottenuto un’importante decisione dall’ABF Collegio di Roma.
L’Arbitro, infatti, ha stabilito che Poste Italiane S.p.A. deve versare al risparmiatore circa Euro 35.000,00 a titolo di interessi calcolati nella misura più favorevole di lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione.
Con la suddetta decisione, l’ABF esprime i seguenti principi “questo Collegio ha ritenuto di dover seguire l’orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell’affidamento del cliente nell’interpretazione delle risultanze testuali del Buono Fruttifero. Il riferimento specifico è alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo” e ancora “l’intermediario, nonostante quanto previsto dal D.M. del 13.6.1986, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando nel timbro apposto sul retro dei Buoni in questione la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno e ingenerando pertanto nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti indicati originariamente, in termini di importi assoluti, sul retro dei titoli in relazione al periodo successivo al 20° anno dall’emissione.”
Ora si dovrà attendere per vedere se Poste italiane S.p.A. deciderà di adeguarsi alla decisione dell'ABF o se sarà necessario adire il Tribunale competente.