
Il Consiglio dei Ministri, in data 06.07.2020, ha approvato il decreto di attuazione della c.d. Direttiva PIF, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione europea, con cui è stato ampliato il novero dei reati presupposto ed ha inasprito le sanzioni prevista dal D.Lgs. 231/2001 a carico degli enti.
Le nuove fattispecie di reato rilevanti ai fini della disciplina in esame sono:
- il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.;
- il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986;
- il delitto di peculato (ad eccezione del peculato d'uso) ex art. 314, c. 1, c.p.;
- il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p.;
- l'abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.;
- il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 4 D. Lgs. 74/2000;
- l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 5 D. Lgs. 74/2000;
- l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art. 10 quater D. Lgs. 74/2000;
- i reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973.
Orbene, per quanto riguarda le sanzioni, il suddetto Decreto ha previsto delle aggravanti per le seguenti tipologie di reato.
- delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p.;
- delitto di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato ex art. 316 ter c.p.;
- delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319 quater c.p., nei casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori all'importo di Euro 100.000,00.
Inoltre, la nuova normativa ha introdotto la punibilità anche in caso di tentativo quando i reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D. Lgs. n. 74/2000 e di dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000, sono commessi in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione Europea) e se commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a 10 milioni di Euro.