A proposito di responsabilità delle società, uno dei reati richiamati dall’articolo 25 bis-1 del D.lgs. 231/2001, con diretta attinenza ai prodotti agroalimentari, è l’art. 516 c.p.c rubricato “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”.

La suddetta norma punisce, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad Euro 1.032,00, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Il delitto in questione, come si evince dal tenore letterale della norma in cui il legislatore ha previsto la punizione della semplice immissione sul mercato, è un reato di pericolo e, a differenza dell’art. 515 c.p., rappresenta una forma di tutela anticipata, in quanto relativo ad un momento precedente rispetto al rapporto commerciale che si è instaurato tra due soggetti.

Quanto al bene giuridico tutelato e all’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato previsto dall’art. 516 c.p. valgono le analoghe considerazioni svolte relativamente al reato precedentemente esaminato.

Per quanto concerne la condotta materiale, ciò che deve essere posto immediatamente in rilievo è il significato attribuito al termine “genuinità”.

Ebbene, secondo le coordinate interpretative dettate nel corso degli anni dalla giurisprudenza, il concetto di genuinità può essere inteso secondo l’accezione di tipo naturale, che sottintende l’assenza di un’artificiosa alterazione dei prodotti nella loro essenza e nella loro composizione normale mediante aggiunta di sostanze estranee o sottrazione di principi nutritivi caratteristici. o secondo l’accezione di tipo formale, ossia quella fissato dal legislatore con la indicazione dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto come alimentare.

Ulteriore specificazione necessaria è quella relativa al termine “alimentare” contenuto nella norma, giacchè, come è stato precisato dalla giurisprudenza, il legislatore in alcun modo ha inteso riferirsi unicamente alle ai prodotti alimentari solidi, ma anche a quelli liquidi o gassosi destinati all’alimentazione.

Come già osservato, la condotta sanzionata per la configurabilità del reato consumato è la vendita o la immissione in commercio di prodotti non genuini che coincidono con il momento in cui il bene non è più nella disponibilità del produttore, poiché introdotto nel mercato per la sua commercializzazione. Con tale previsione, il legislatore ha inteso punire qualsivoglia operazione indirizzata e orientata al commercio di prodotti alimentari non genuini che, si badi bene, non vuol significare che debbano essere potenzialmente dannosi per la salute pubblica, altrimenti si incorrerebbe nel reato previsto dall’art. 444 c.p..

Quanto alle condotte punite, la giurisprudenza ha ritenuto che integra il reato di cui all’art. 516 c.p. la messa in vendita di prodotti scaduti solo nel caso in cui possa essere dimostrato che essi abbiano perduto le loro qualità specifiche, a nulla rilevando il semplice superamento della data di scadenza, così come ad esempio avvenuto per la vendita di patatine scadute che avevano altresì perduto la loro freschezza e fragranza, qualità specifiche che il consumatore si aspetta; configura il reato in esame anche la produzione di cibi o bevande effettuata senza il rispetto delle prescrizioni imposte dal relativo disciplinare, come nell’ipotesi di formaggio venduto come Parmigiano Reggiano, sebbene prodotto senza rispettare il d.P.R. del 09.02.1990; la vendita come carne di puro suino contenente, invece, anche quantitativi di carne bovina; l’impiego nella produzione di ricotta fresca di siero di latte in polvere; la produzione di vino spumante privo dei requisiti dai regolamenti dell'Unione europea e dalla legislazione nazionale in relazione alla gradazione alcolica, al contenuto di zuccheri, ai residui e alla sovrapressione dell'anidride carbonica inferiori ai valori minimi stabiliti.

Anche per il reato previsto dall’art. 516 c.p. la giurisprudenza ha ammesso la configurabilità del tentativo che si realizza ogniqualvolta la merce non genuina è ancora nella detenzione del produttore che non ancora la immette nel commercio, ma compie atti idonei in modo non equivoco alla vendita del prodotto, come accaduto nell’ipotesi di trasferimento, dallo stabilimento di produzione ad un deposito, di vino già imbottigliato ed etichettato.

 

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