
La vicenda trae origine da un’opposizione avverso l’atto di precetto notificato unitamente ad un contratto di finanziamento munito di formula esecutiva. L’opponente deduce la nullità e/o inefficacia del precetto per inesistenza di un valido titolo esecutivo, atteso che il contratto redatto in forma pubblica azionato in via esecutiva non poteva ritenersi ex se idoneo a costituire titolo esecutivo, trattandosi di contratto di finanziamento, stipulato nella forma dell’apertura di credito, ma sfornito della prova dell’effettiva erogazione delle somme.
Ebbene, il Tribunale adito ha accolto l’opposizione, affermando che, a prescindere dalla qualificazione del contratto concluso tra le parti come mutuo ovvero come contratto di finanziamento, deve osservarsi che è pacifico che il contratto di finanziamento stipulato con atto pubblico notarile, prevedendo la restituzione della somma promessa solo dopo la concreta erogazione del finanziamento stesso risulta carente dei requisiti di cui all’art 474 cpc con conseguente sua inidoneità a costituire titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme promesse sia nei riguardi del beneficiario del finanziamento sia nei confronti del fideiussore.
Tuttavia, precisa il Tribunale che tale documento contrattuale, pur se carente all’origine, potrebbe acquistare successiva valenza di titolo esecutivo per effetto della sua integrazione tramite una quietanza rilasciata dal debitore nelle forme della scrittura privata, relativamente alle somme ricevute dal mutuante, atto quest’ultimo idoneo ad integrare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Non solo, precisa ulteriormente il Tribunale che al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.