E’ quanto ha recentemente statuito il Giudice di Pace di Lanciano a tutela di un risparmiatore, assistito dall’avv. Francesco Giancristofaro dello Studio Legale La Morgia, che aveva investito migliaia di euro in buoni fruttiferi postali ma si era visto negare la riscossione da Poste Italiane, che assumeva che quei buoni fossero ormai prescritti.

Marito e moglie, tra il 2002 e il 2006, investivano dei piccoli risparmi in buoni fruttiferi postali. Nel 2020 però la figlia, rivolgendosi alle Poste per la riscossione, aveva scoperto che si trattava di buoni a termine con scadenza a 18 mesi e a 7 anni e di conseguenza, ad avviso di Poste, ormai prescritti, seppur sui buoni in questione non era riportata alcuna data di scadenza.

La giudice, dott.ssa Angela Calderoni, con sentenza n.80/2024 del 24.04.2024, pubblicata in data 10.05.2024, ha riconosciuto che Poste - non recando il buono alcuna scadenza - avrebbe dovuto comunque consegnare ai sottoscrittori un foglio informativo (FIA) nel quale doveva essere espressamente indicato il rendimento e la scadenza del titolo. 

Nella sentenza si legge: “I buoni postali in atti, non riportano indicazioni alcuna a stampa o apposte con timbri circa i rendimenti e la serie (è stata successivamente riportata a penna l’indicazione AA3), e soprattutto, in ordine alla durata dei buoni, quindi alla scadenza non è indicato alcun termine, costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso; né, d’altra parte risulta sia stato consegnato al ricorrente, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo; deve dunque ritenersi in assenza di elementi di segno contrario, (prova che gravava esclusivamente sulle resistente) la mancata conoscenza da parte del ricorrente del termine della prescrizione. Da quanto esposto, si ritiene che il ricorrente non sia stato messo nelle condizioni di esercitare tempestivamente il suo diritto al rimborso; né può essere, trascurato il principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, ex art. 2935 c.c..
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che il termine di prescrizione non sia trascorso, e dunque fondata la richiesta del ricorrente relativa al rimborso dei titoli oltre al riconoscimento dei relativi rendimenti ed interessi”. 

Da ultimo va segnalato che le Poste sono state condannate non solo alla refusione delle spese di lite, ma anche dei compensi per la fase di mediazione. 

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