Lo ha pronunciato la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado Chieti a tutela di un contribuente, assistito dall’Avv. Francesco Giancristofaro dello Studio Legale La Morgia, con una sentenza che ha annullato l’avviso di accertamento per il mancato pagamento del relativo tributo. Il contribuente lamentava l’illegittimità dell’applicazione della Tari, sostenendo che l’immobile era inutilizzato. Secondo la difesa del contribuente l’immobile non utilizzato sarebbe incapace di produrre rifiuti e, di conseguenza, farebbe venire meno il presupposto impositivo. Infatti, secondo la Corte di Giustizia “la inidoneità dell'immobile per mancanza dei servizi ed allacci essenziali a produrre rifiuti determina la non debenza del pagamento della relativa imposta”. Ovviamente è a carico del contribuente dimostrare il fatto che comunque l’abitazione è rimasta del tutto inoccupata anche per quanto riguarda la presenza di mobili ed elettrodomestici o l’attivazione delle utenze come acqua, luce e gas. Nella fattispecie, l’immobile aveva da tempo (dal 2009) perso l’idoneità a produrre rifiuti a causa dell’assenza di servizi essenziali e della mancata occupazione. Tale circostanza è stata ampiamente documentata (e non smentita dall’ispezione dei luoghi da parte della Polizia Locale) oltre al fatto che il contribuente ha dato prova di abitare in un altro immobile, dove (per gli stessi anni oggetto di accertamento) ha pagato regolarmente la Tassa rifiuti.

La Corte di Giustizia Tributaria di Chieti, in composizione monocratica con sentenza n.255/2023 del 7.11.2023 (e anche con sentenze n.256/23 e n.257/23 relative ad altre annualità), ha accolto il ricorso presentato dal contribuente, annullando l’Avviso Tari impugnato e condannando la resistente al pagamento delle spese di lite. Nella sentenza richiamata si legge: “Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il ricorrente ha fornito elementi di prova, genericamente contestati da parte resistente, relativamente alla circostanza che l'immobile oggetto di tassazione è chiuso, non abitato addirittura dal 2009, privo di arredi, e senza le utenze principali allacciate, tra le quali acqua, gas, luce,con la conseguenza che lo stesso immobile oltre che non abitabile, risulterebbe oggettivamente non utilizzabile o fruibile. La giurisprudenza sul punto appare quantomeno costante e il rispetto del principio secondo cui la inidoneità dell'immobile per mancanza dei servizi ed allacci essenziali a produrre rifiuti determina la non debenza del pagamento della relativa imposta. La stessa Corte di Giustizia Europea più volte citata dalle parti, determina un principio relativo ad un criterio di proporzionalità tra i rifiuti prodotti e la tassa ovvero tariffa conseguente addebitabile al privato cittadino. Coerente appare a questo Giudice, la ricostruzione del reale stato dei fatti dedotto dal ricorrente, che non risulta smentito in alcun modo da un concreto accertamento anche attraverso verifica in loco, degli uffici preposti della inutilizzabilità dell'immobile. Questa stessa Commissione in composizione diversa, si era già occupata della controversia con la sentenza 285 del 2.10.19, divenuta definitiva per mancanza di impugnazione. Le spese seguono la soccombenza”.

 

 

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