
Una recente sentenza del Tribunale dell’Aquila ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Salute per il contagio da epatite C contratto da una paziente (che ora ha 54 anni), assistita dall’avv. Francesco Giancristofaro dello studio legale La Morgia, in seguito a due emotrasfusioni di sangue infetto che gli furono somministrate nei lontani anni 80, in occasione di due parti cesarei.
Alla donna, a seguito di successivi controlli ematologici per disturbi articolari, veniva riscontrata nell’anno 2014 la positività all’HCV (epatite C), tanto da collegare la patologia al sangue ricevuto in ospedale. Così la donna presentava prima domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992 (il cui procedimento si concludeva con l’accertamento del nesso di causalità tra le emotrasfusioni infette ed il contagio, sebbene non riscontrasse danni al parenchima epatico conseguenti a tale infezione) e dopo alcuni anni agendo in giudizio per ottenere il pieno risarcimento del danno.
Sulla base di una consulenza medico-legale, il Tribunale de L’Aquila ha ritenuto “più probabile che non” che il contagio fosse riconducibile alle trasfusioni e ha affermato la responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 2043 c.c., per omessa o insufficiente vigilanza sulla sicurezza del sangue destinato a uso terapeutico.
Il giudice, accogliendo la tesi dell’avvocato Giancristofaro, ha inoltre escluso che il diritto al risarcimento fosse prescritto, precisando che il termine di cinque anni comincia a decorrere nel momento in cui il danneggiato è in grado di conoscere la causa della malattia e, quindi, di collegarla, sotto il profilo causale, alla condotta del terzo.
Tale piena consapevolezza, nel caso di specie, sorge quando il danneggiato inoltra la domanda al Ministero della Salute al fine di ottenere l’indennizzo di cui alla L. 210/1992, sicché è da tale momento che va ancorata la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell’azione risarcitoria.
La decisione conferma un orientamento ormai consolidato: anche a distanza di molti anni dalle trasfusioni, i pazienti che abbiano contratto infezioni da HCV, HBV o HIV possono ottenere tutela risarcitoria nei confronti del Ministero della Salute, a condizione di dimostrare, con adeguato supporto medico-legale, il nesso causale e la tempestività dell’azione rispetto alla effettiva conoscenza del danno.
L'Avv. Mario La Morgia, con expertise nel settore del diritto agroalimentare, sarà relatore al convegno dal titolo "L'autorità competente e organismi di controllo: ruoli, competenze e responsabilità" organizzato dalla Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva e rivolto a veterinari, medici chirurghi, biologi e tecnici della prevenzione.


Lo ha pronunciato la Corte di Giustizia Tributaria di I° grado Chieti a tutela di un contribuente, assistito dall’Avv. Francesco Giancristofaro dello Studio Legale La Morgia, con una sentenza che ha annullato l’avviso di accertamento per il mancato pagamento del relativo tributo. Il contribuente lamentava l’illegittimità dell’applicazione della Tari, sostenendo che l’immobile era inutilizzato. Secondo la difesa del contribuente l’immobile non utilizzato sarebbe incapace di produrre rifiuti e, di conseguenza, farebbe venire meno il presupposto impositivo. Infatti, secondo la Corte di Giustizia “la inidoneità dell'immobile per mancanza dei servizi ed allacci essenziali a produrre rifiuti determina la non debenza del pagamento della relativa imposta”. Ovviamente è a carico del contribuente dimostrare il fatto che comunque l’abitazione è rimasta del tutto inoccupata anche per quanto riguarda la presenza di mobili ed elettrodomestici o l’attivazione delle utenze come acqua, luce e gas. Nella fattispecie, l’immobile aveva da tempo (dal 2009) perso l’idoneità a produrre rifiuti a causa dell’assenza di servizi essenziali e della mancata occupazione. Tale circostanza è stata ampiamente documentata (e non smentita dall’ispezione dei luoghi da parte della Polizia Locale) oltre al fatto che il contribuente ha dato prova di abitare in un altro immobile, dove (per gli stessi anni oggetto di accertamento) ha pagato regolarmente la Tassa rifiuti.
La Corte di Giustizia Tributaria di Chieti, in composizione monocratica con sentenza n.255/2023 del 7.11.2023 (e anche con sentenze n.256/23 e n.257/23 relative ad altre annualità), ha accolto il ricorso presentato dal contribuente, annullando l’Avviso Tari impugnato e condannando la resistente al pagamento delle spese di lite. Nella sentenza richiamata si legge: “Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il ricorrente ha fornito elementi di prova, genericamente contestati da parte resistente, relativamente alla circostanza che l'immobile oggetto di tassazione è chiuso, non abitato addirittura dal 2009, privo di arredi, e senza le utenze principali allacciate, tra le quali acqua, gas, luce,con la conseguenza che lo stesso immobile oltre che non abitabile, risulterebbe oggettivamente non utilizzabile o fruibile. La giurisprudenza sul punto appare quantomeno costante e il rispetto del principio secondo cui la inidoneità dell'immobile per mancanza dei servizi ed allacci essenziali a produrre rifiuti determina la non debenza del pagamento della relativa imposta. La stessa Corte di Giustizia Europea più volte citata dalle parti, determina un principio relativo ad un criterio di proporzionalità tra i rifiuti prodotti e la tassa ovvero tariffa conseguente addebitabile al privato cittadino. Coerente appare a questo Giudice, la ricostruzione del reale stato dei fatti dedotto dal ricorrente, che non risulta smentito in alcun modo da un concreto accertamento anche attraverso verifica in loco, degli uffici preposti della inutilizzabilità dell'immobile. Questa stessa Commissione in composizione diversa, si era già occupata della controversia con la sentenza 285 del 2.10.19, divenuta definitiva per mancanza di impugnazione. Le spese seguono la soccombenza”.

E’ quanto ha recentemente statuito il Giudice di Pace di Lanciano a tutela di un risparmiatore, assistito dall’avv. Francesco Giancristofaro dello Studio Legale La Morgia, che aveva investito migliaia di euro in buoni fruttiferi postali ma si era visto negare la riscossione da Poste Italiane, che assumeva che quei buoni fossero ormai prescritti.
Marito e moglie, tra il 2002 e il 2006, investivano dei piccoli risparmi in buoni fruttiferi postali. Nel 2020 però la figlia, rivolgendosi alle Poste per la riscossione, aveva scoperto che si trattava di buoni a termine con scadenza a 18 mesi e a 7 anni e di conseguenza, ad avviso di Poste, ormai prescritti, seppur sui buoni in questione non era riportata alcuna data di scadenza.
La giudice, dott.ssa Angela Calderoni, con sentenza n.80/2024 del 24.04.2024, pubblicata in data 10.05.2024, ha riconosciuto che Poste - non recando il buono alcuna scadenza - avrebbe dovuto comunque consegnare ai sottoscrittori un foglio informativo (FIA) nel quale doveva essere espressamente indicato il rendimento e la scadenza del titolo.
Nella sentenza si legge: “I buoni postali in atti, non riportano indicazioni alcuna a stampa o apposte con timbri circa i rendimenti e la serie (è stata successivamente riportata a penna l’indicazione AA3), e soprattutto, in ordine alla durata dei buoni, quindi alla scadenza non è indicato alcun termine, costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso; né, d’altra parte risulta sia stato consegnato al ricorrente, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo; deve dunque ritenersi in assenza di elementi di segno contrario, (prova che gravava esclusivamente sulle resistente) la mancata conoscenza da parte del ricorrente del termine della prescrizione. Da quanto esposto, si ritiene che il ricorrente non sia stato messo nelle condizioni di esercitare tempestivamente il suo diritto al rimborso; né può essere, trascurato il principio per cui la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, ex art. 2935 c.c..
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che il termine di prescrizione non sia trascorso, e dunque fondata la richiesta del ricorrente relativa al rimborso dei titoli oltre al riconoscimento dei relativi rendimenti ed interessi”.
Da ultimo va segnalato che le Poste sono state condannate non solo alla refusione delle spese di lite, ma anche dei compensi per la fase di mediazione.

Si segnala una interessante sentenza del Tribunale di Lanciano, che può certamente annoverarsi tra le prime in Italia, in materia di ritenute fiscali applicate da Poste Italiane S.p.A. sugli interessi maturati dai buoni postali.
Lo Studio, coadiuvato da professionisti esterni per la relazione contabile, ha assistito alcuni risparmiatori che lamentavano l’errato momento impositivo delle ritenute fiscali applicato da Poste Italiane, con conseguente obbligo restitutorio, in capo all’intermediario, di tutti gli interessi non corrisposti.
Infatti, come osservato nella sentenza in commento, per alcune serie di BFP, Poste Italiane, in violazione della normativa primaria dettata dal D.P.R. n. 600 del 29.09.1973; D.L. n. 556 del 19.09.1986 e relativa legge di conversione n. 759 del 17.11.1986; D. Lgs. n. 239 del 01.04.1996, ha applicato erroneamente le ritenute fiscali annualmente sugli interessi capitalizzati, anziché in un’unica soluzione, ossia nel momento in cui i buoni vengono rimborsati.
Secondo il Tribunale di Lanciano, la normativa applicata erroneamente dall’intermediario comporta la capitalizzazione annuale degli interessi di volta in volta maturati dai buoni oggetto di ricorso, al netto dei trattamenti tributari e non già al lordo, così anticipando il momento impositivo degli stessi ad una fase anteriore alla percezione degli importi da parte dei risparmiato
Da tale erronea applicazione deriva una maggiore tassazione in danno dei sottoscrittori, con conseguente obbligo di rimborso, a carico di Poste Italiane, delle somme indebitamente percepite.
Lo studio nasce a Lanciano nel 1987 dall’iniziativa dell’Avv. Camillo La Morgia ed oggi riunisce professionisti con differenti background e competenze consolidate in una varietà di settori del diritto.
Le metodologie di lavoro adottate dallo Studio si caratterizzano per un approccio fortemente focalizzato su specifiche aree di attività che consente di fornire assistenza e consulenza legale.
La capacità organizzativa e il livello di esperienze consentono allo Studio di gestire anche operazioni complesse, garantendo sempre un lavoro accurato e un saldo rapporto fiduciario tra il singolo professionista e il cliente.
AVVOCATO FONDATORE
CAMILLO LA MORGIA
AVVOCATO
SUPERIA SILVANA BUTERA
AVVOCATO
ANGELA GIANCRISTOFARO
AVVOCATO
FRANCESCO GIANCRISTOFARO
AVVOCATO
MARIO LA MORGIA
AVVOCATO ECCLESIASTICO
MARIACONCETTA LA MORGIA
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
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