
Una recente sentenza del Tribunale dell’Aquila ha riconosciuto la responsabilità del Ministero della Salute per il contagio da epatite C contratto da una paziente (che ora ha 54 anni), assistita dall’avv. Francesco Giancristofaro dello studio legale La Morgia, in seguito a due emotrasfusioni di sangue infetto che gli furono somministrate nei lontani anni 80, in occasione di due parti cesarei.
Alla donna, a seguito di successivi controlli ematologici per disturbi articolari, veniva riscontrata nell’anno 2014 la positività all’HCV (epatite C), tanto da collegare la patologia al sangue ricevuto in ospedale. Così la donna presentava prima domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992 (il cui procedimento si concludeva con l’accertamento del nesso di causalità tra le emotrasfusioni infette ed il contagio, sebbene non riscontrasse danni al parenchima epatico conseguenti a tale infezione) e dopo alcuni anni agendo in giudizio per ottenere il pieno risarcimento del danno.
Sulla base di una consulenza medico-legale, il Tribunale de L’Aquila ha ritenuto “più probabile che non” che il contagio fosse riconducibile alle trasfusioni e ha affermato la responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 2043 c.c., per omessa o insufficiente vigilanza sulla sicurezza del sangue destinato a uso terapeutico.
Il giudice, accogliendo la tesi dell’avvocato Giancristofaro, ha inoltre escluso che il diritto al risarcimento fosse prescritto, precisando che il termine di cinque anni comincia a decorrere nel momento in cui il danneggiato è in grado di conoscere la causa della malattia e, quindi, di collegarla, sotto il profilo causale, alla condotta del terzo.
Tale piena consapevolezza, nel caso di specie, sorge quando il danneggiato inoltra la domanda al Ministero della Salute al fine di ottenere l’indennizzo di cui alla L. 210/1992, sicché è da tale momento che va ancorata la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell’azione risarcitoria.
La decisione conferma un orientamento ormai consolidato: anche a distanza di molti anni dalle trasfusioni, i pazienti che abbiano contratto infezioni da HCV, HBV o HIV possono ottenere tutela risarcitoria nei confronti del Ministero della Salute, a condizione di dimostrare, con adeguato supporto medico-legale, il nesso causale e la tempestività dell’azione rispetto alla effettiva conoscenza del danno.