La Quarta Sezione della Corte Di Cassazione, con la sentenza n. 44132/2015, ha sancito l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131 bis c.p., al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, c. 2, lett. b, C.d.S., anche se ciò non esclude la sospensione della patente.
Tale applicabilità discende dalla collocazione sistematica della norma in esame nella parte generale del Codice Penale e, pertanto, astrattamente riferibile a qualsiasi fattispecie di reato.
Rilevano, altresì, gli Ermellini come la previsione di soglie di punibilità previste per il reato di guida in stato di ebbrezza non è incompatibile con la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., atteso che: "la soglia svolge le proprie funzioni sul piano della selezione categoriale, mentre la particolare tenuità conduce ad un vaglio tra le epifanie nella dimensione effettuale secondo il paradigma della sussidiarietà in concreto".
Con riferimento ai reati soglia, prima di procedere al giudizio di tenuità, occorre necessariamente valutare se il fatto presenti un ridotto grado di offensività rispetto alla cornice edittale prevista dall’articolo di legge disciplinante il reato.
Nel caso di specie, infatti, all’imputato è stata riconosciuta la non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. per essere risultato positivo all’alcol test con valori vicinissimi a quelli minimi previsti dalla legge (0,85 g/l).



