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 MARCHIO LA MORGIA

 

La Legge n. 159/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 03.12.2020, ha integrato sia l’articolo 180, comma 4, sia l’art. 182-bis della Legge Fallimentare, ossia gli articoli in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Tali innovazioni prevedono che “l tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, comma 3, la proposta di soddisfacimento della predetta Amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”“Il tribunale omologa l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.”

In altri termini, il Giudice, differentemente da quando accadeva precedentemente, può omologare il concordato o l’accordo di ristrutturazione anche quando l’Amministrazione finanziaria o gli Enti previdenziali non abbiano espresso la loro adesione.

E’ proprio sulla locuzione verbale “anche in mancanza di adesione” che dottrina e giurisprudenza esprimono i propri orientamenti, provando ad interpretare se la predetta previsione comporti il potere del giudice di omologazione solo in caso di mancato voto o anche in caso di voto espresso e contrario.

La giurisprudenza maggioritaria e più recente sembra propendere per la prima tesi, ossia quella secondo la quale l’omologazione possa essere concessa solo in mancanza di adesione.

Ad ogni buon conto, è chiaro che l’intento del legislatore consiste nell’agevolare l’omologazione degli accordi e delle proposte di concordato, convenienti rispetto all’ipotesi liquidatoria anche in base alle risultanze del professionista, che rischierebbero di essere rigettate per inerzia o mancanza di adesione immotivata.

LO STUDIO

Lo studio nasce a Lanciano nel 1987 dall’iniziativa dell’Avv. Camillo La Morgia ed oggi riunisce professionisti con differenti background e competenze consolidate in una varietà di settori del diritto.

Le metodologie di lavoro adottate dallo Studio si caratterizzano per un approccio fortemente focalizzato su specifiche aree di attività che consente di fornire assistenza e consulenza legale.

La capacità organizzativa e il livello di esperienze consentono allo Studio di gestire anche operazioni complesse, garantendo sempre un lavoro accurato e un saldo rapporto fiduciario tra il singolo professionista e il cliente.

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