La Legge n. 159/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 03.12.2020, ha integrato sia l’articolo 180, comma 4, sia l’art. 182-bis della Legge Fallimentare, ossia gli articoli in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti.
Tali innovazioni prevedono che “l tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell’Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, comma 3, la proposta di soddisfacimento della predetta Amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria” e “Il tribunale omologa l’accordo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.”
In altri termini, il Giudice, differentemente da quando accadeva precedentemente, può omologare il concordato o l’accordo di ristrutturazione anche quando l’Amministrazione finanziaria o gli Enti previdenziali non abbiano espresso la loro adesione.
E’ proprio sulla locuzione verbale “anche in mancanza di adesione” che dottrina e giurisprudenza esprimono i propri orientamenti, provando ad interpretare se la predetta previsione comporti il potere del giudice di omologazione solo in caso di mancato voto o anche in caso di voto espresso e contrario.
La giurisprudenza maggioritaria e più recente sembra propendere per la prima tesi, ossia quella secondo la quale l’omologazione possa essere concessa solo in mancanza di adesione.
Ad ogni buon conto, è chiaro che l’intento del legislatore consiste nell’agevolare l’omologazione degli accordi e delle proposte di concordato, convenienti rispetto all’ipotesi liquidatoria anche in base alle risultanze del professionista, che rischierebbero di essere rigettate per inerzia o mancanza di adesione immotivata.