
Lo Studio ha assistito, dinanzi al Tribunale di Lanciano, un correntista che proponeva domanda giudiziale nei confronti dell’istituto di credito, domandando la nullità del contratto di conto corrente (ancora aperto) avendo riguardo all’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, alle commissioni di massimo scoperto, agli interessi illegittimamente applicati e comunque ad ogni spesa e/o onere illegittimi ovvero non contrattualmente dovuti alla Banca e, per l’effetto, l’accertamento dell’esatto dare avere tra le parti.
All’esito della controversia, il Tribunale di Lanciano ha dichiarato la nullità parziale del contratto di conto corrente, accertando un credito del correntista nei confronti della banca.
Ad ogni buon conto, ciò che risulta interessante in punto di diritto della decisione in esame, riguarda l’esatta qualificazione giuridica della domanda.
Secondo il Tribunale di Lanciano, è stata corretta la qualificazione della domanda quale accertamento negativo e non ripetizione di indebito, attesa la pendenza dei contratti in corso di validità, infatti, rammentando il principio espresso dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. n. 21646 del 5 settembre 2018, è stato chiarito che, a conto ancora aperto, non è proponibile anche una domanda di condanna al pagamento in via di ripetizione di indebito o ad altro titolo.



