Innanzitutto, per quanto concerne la questione relativa alla raccolta di tartufi sui terreni di proprietà, o detenuti in forza di altro titolo, l’art. 20 della Legge Regionale n. 94/2012 riferisce che "I proprietari e gli altri aventi diritto ed i conduttori che effettuano la ricerca e raccolta di tartufi sui propri fondi chiusi o debitamente chiusi, secondo le previsioni contenute nella presente legge, e su tartufaie controllate o coltivate non sono soggetti ai divieti concernenti l’ausilio ed il numero dei cani, l’uso degli attrezzi e la quantità dei tartufi raccolti”.
Pertanto, interpretando letteralmente la norma, il limite quantitativo alla raccolta di tartufi non si applica nel caso di fondi chiusi e in quello di tartufaie controllate o coltivate.
Orbene, a questo punto, è necessario interrogarsi su cosa la normativa intende affinché un fondo possa considerarsi chiuso e su quali debbano essere i requisiti, oltre a quelli naturalistici, affinché una tartufaia possa essere qualificata come controllata o coltivata.
L’unico richiamo alla nozione di fondo chiuso è rinvenibile nell’art. 6 della Legge in questione ove si legge "La raccolta dei tartufi non è consentita (…) nei fondi con recinzione, o equivalenti, di altezza non inferiore a metri 1,20, nel rispetto delle normative vigenti o equivalenti. I fondi chiusi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intendono realizzare successivamente, sono notificati ai competenti uffici regionali e nelle tartufaie controllate o coltivate, purché delimitate da apposite tabelle.”
Invece, l’art. 9 prevede che le tartufaie controllate o coltivate debbano essere delimitate con apposite tabelle, di dimensioni minime di 40 cm. di larghezza e 30 cm. di altezza, da collocare su pali od altri sostegni morti. Le tabelle vanno poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva, con la scritta a stampatello ben visibile da terra Raccolta di Tartufi Riservata "TARTUFAIA CONTROLLATA" o Raccolta di Tartufi Riservata "TARTUFAIA COLTIVATA", a seconda dei casi, unitamente agli estremi dell’autorizzazione regionale.
A proposito dell’autorizzazione regionale poc’anzi citata, l’art. 7 stabilisce che il competente Servizio politiche forestali, demanio civico ed armentizio della Giunta regionale, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia l’attestato di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.
Tuttavia, c’è da precisare che, dalla semplice lettura dell’art. 9, sembrerebbe che la delimitazione delle tartufaie controllate o coltivate sia requisito solo per l’esclusivo diritto di raccolta dei tartufi (nel senso che se non fossero delimitate anche soggetti estranei potrebbero legittimamente raccogliere), nonché per la richiesta di risarcimento danni causati da animali selvatici.
Infatti, si legge “I conduttori o gli aventi diritto a qualsiasi titolo sui fondi, per riservarsi il diritto esclusivo di raccolta dei tartufi nelle tartufaie controllate o coltivate, le devono delimitare con apposite tabelle (…)” e ancora "La recinzione delle tartufaie controllate o coltivate è condizione necessaria ai fini dell’ottenimento di eventuali risarcimenti per danni causati da selvatici.”
La normativa regionale sulla raccolta dei tartufi è ormai risalente, nonché carente e contraddittoria in alcuni punti. Pertanto, si auspica ad un necessario e celere aggiornamento.