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 MARCHIO LA MORGIA

 

Secondo il Tribunale de L’Aquila, in funzione di giudice d’appello, la Regione è responsabile, a titolo di risarcimento per fatto illecito, dei danni causati dagli animali selvatici a persone o a cose.

Infatti, a mente di tale sentenza (n. 618/2017) “la l. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. 8 giugno 1990 n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.”

Tuttavia, la suddetta pronuncia non può ritenersi una novità, fondandosi su pregressi principi espressi dalla Corte di Cassazione secondo i quali costituisce, infatti, principio generale del nostro ordinamento che le Regioni, laddove non vi si oppongano esigenze di carattere unitario, organizzano l'esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i Comuni e le Province (art. 118 Cost; D.Lgs n. 267/2000, art. 4).

Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. Civ. 3384/2015; Casi. Civ. 80/2010; Casi. Civ. 4202/2011; Casi. Civ. 26197/2011; Cass. Civ. 4806/2013).

 

All'Avv. Mario La Morgia, dello Studio Legale La Morgia, sarà affidata la consulenza e l'assistenza legale del nuovo sportello del consumatore "APA CONSUM" promosso da CASARTIGIANI PROVINCIA DI CHIETI.

Lo Sportello sarà attivo tutti i giovedì dalle ore 16 alle ore 19 presso la sede di Casartigiani in Via C. Battisti n. 8 a Lanciano (CH).

La consulenza e l'assistenza sarà rivolta ai cittadini e alle piccole e medie imprese e riguarderà tutti i settori del diritto.

 

La vicenda nasce da una domanda di accertamento dell’inadempimento degli obblighi derivanti da un contratto parasociale stretto tra due soci di una S.r.l.

Tale patto parasociale, adottato mediante scrittura privata, conteneva l’obbligo di sostituire l’amministratore della società nel momento in cui lo stesso non fosse stato più in grado di mantenere il predetto ufficio.

In entrambi i primi due gradi di giudizio veniva riconosciuto l’inadempimento di parte resistente che si era rifiutato di compiere quanto previsto nel patto parasociale. Pertanto, il socio inadempiente proponeva ricorso per Cassazione, deducendo che la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto valido un patto parasociale adottato mediante scrittura privata con il quale si derogava allo statuto.

Infatti, secondo il ricorrente, per poter essere ritenuto valido il patto parasociale avrebbe dovuto rivestire necessariamente la forma dell’atto pubblico, così come richiesto dal contratto a cui si riferiva (statuto sociale).

La predetta argomentazione era basata sull’assunto che il patto parasociale venisse qualificato come un contratto preliminare (il quale, ai sensi dell’art. 1351 c.c., deve rivestire la medesima forma prevista per il definitivo).

Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia, i patti parasociali devono essere tenuti distinti dagli atti di estrinsecazione e realizzazione dell’organizzazione societaria, quali appunto quelli di modificazione del contratto sociale, giacchè i patti parasociali attengono non al piano organizzativo dell’ordinamento sociale, bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie. 

Pertanto, il patto parasociale adottato con scrittura privata con cui le parti si impegnano a modificare lo statuto non può ritenersi invalido, ma è pienamente valido e vincolante. (Cass. Civ. n. 13877/2017)

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge Fallimentare, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00.

In sostanza, Per scongiurare la declaratoria di fallimento occorre che nessuno dei seguenti tre limiti venga superato.

A tal proposito, risulta ormai pacifico in giurisprudenza che l’onere probatorio circa la sussistenza dei requisiti di non fallibilità sia a carico del soggetto debitore.

Ma è sufficiente per il potenziale fallito dimostrare quanto richiesto dall’art. 1 L.F. unicamente con i bilanci d’esercizio?

Secondo la Suprema Corte, a mente della sentenza n. 13746 del 2017, gli ultimi tre bilanci d’esercizio, nonostante rappresentino lo strumento principale nel suddetto contesto, non hanno però valenza di prova legale, dovendo quindi l’imprenditore fornire con altri mezzi la prova in ordine all’insussistenza dei requisiti di fallibilità, qualora i bilanci risultino inattendibili in sede di istruttoria prefallimentare.

Tuttavia, il mancato deposito dei bilanci stessi non può che risolversi in danno al debitore e rendere maggiormente gravoso il suo compito.

Si precisa che per quanto concerne le imprese e le società che non hanno l’obbligo di depositare i bilanci, esse saranno tenute ad assolvere all'onere probatorio in questione mediante documenti che nella sostanza tengano luogo di veri e propri bilanci redatti in modo da consentire l'accesso a una chiara, trasparente, completa e intellegibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa; in mancanza di detti documenti il giudice potrà liberamente valutare la affidabilità della documentazione prodotta e la sua congruità alla luce di tutte le circostanze del caso.

 

Il nuovo Regolamento Europeo 2016/679, in materia di protezione dei dati personali ed entrato in vigore il 24 maggio 2016, diventerà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri a partire dal 25 maggio 2018.

Il suddetto Regolamento comporterà un cambiamento radicale nell’approccio alla privacy, introducendo nuovi obblighi e rendendo molto più onerosi gli adempimenti già previsti.

Tra le innovazioni apportate, vi è certamente la figura del Data Protecion Officer (Responsabile della Protezione dei Dati Personali) che diverrà obbligatoria per tutta la pubblica amministrazione e in alcuni casi anche in ambito privato.

Infatti, a mente dell’art. 37, il DPO è obbligatorio: a) se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, con l'eccezione delle autorità giudiziarie nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali; b) se le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala; c) se le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati.

Si tenga presente che la designazione obbligatoria di un DPO può essere prevista anche in casi ulteriori in base alla legge nazionale o al diritto comunitario. Inoltre, anche ove il regolamento non imponga in modo specifico la designazione di un DPO, può risultare utile procedere a tale designazione su base volontaria.

Ovviamente, data la complessità della materia, il DPO dovrà essere considerato come una figura intermedia tra un responsabile dei processi interni e un consulente legale in possesso dei seguenti requisiti: a) possedere un’adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali; b) adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse; c) operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio.

Più nello specifico, il DPO dovrà provvedere ad informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi; fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti; fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti; fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.

In conclusione, si tratta quindi di una figura professionale nuova sul mercato di cui molti dovranno obbligatoriamente dotarsi, sebbene diversi grandi enti e società già da diversi anni lo abbiano fatto.

Tuttavia, tale normativa e necessità risulta ancora sconosciuta in ambito locale più ristretto e a bassa vocazione internazionale.

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LO STUDIO

Lo studio nasce a Lanciano nel 1987 dall’iniziativa dell’Avv. Camillo La Morgia ed oggi riunisce professionisti con differenti background e competenze consolidate in una varietà di settori del diritto.

Le metodologie di lavoro adottate dallo Studio si caratterizzano per un approccio fortemente focalizzato su specifiche aree di attività che consente di fornire assistenza e consulenza legale.

La capacità organizzativa e il livello di esperienze consentono allo Studio di gestire anche operazioni complesse, garantendo sempre un lavoro accurato e un saldo rapporto fiduciario tra il singolo professionista e il cliente.

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