All'Avv. Mario La Morgia, dello Studio Legale La Morgia, sarà affidata la consulenza e l'assistenza legale del nuovo sportello del consumatore "APA CONSUM" promosso da CASARTIGIANI PROVINCIA DI CHIETI.
Lo Sportello sarà attivo tutti i giovedì dalle ore 16 alle ore 19 presso la sede di Casartigiani in Via C. Battisti n. 8 a Lanciano (CH).
La consulenza e l'assistenza sarà rivolta ai cittadini e alle piccole e medie imprese e riguarderà tutti i settori del diritto.

La vicenda nasce da una domanda di accertamento dell’inadempimento degli obblighi derivanti da un contratto parasociale stretto tra due soci di una S.r.l.
Tale patto parasociale, adottato mediante scrittura privata, conteneva l’obbligo di sostituire l’amministratore della società nel momento in cui lo stesso non fosse stato più in grado di mantenere il predetto ufficio.
In entrambi i primi due gradi di giudizio veniva riconosciuto l’inadempimento di parte resistente che si era rifiutato di compiere quanto previsto nel patto parasociale. Pertanto, il socio inadempiente proponeva ricorso per Cassazione, deducendo che la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto valido un patto parasociale adottato mediante scrittura privata con il quale si derogava allo statuto.
Infatti, secondo il ricorrente, per poter essere ritenuto valido il patto parasociale avrebbe dovuto rivestire necessariamente la forma dell’atto pubblico, così come richiesto dal contratto a cui si riferiva (statuto sociale).
La predetta argomentazione era basata sull’assunto che il patto parasociale venisse qualificato come un contratto preliminare (il quale, ai sensi dell’art. 1351 c.c., deve rivestire la medesima forma prevista per il definitivo).
Secondo la Corte di Cassazione, tuttavia, i patti parasociali devono essere tenuti distinti dagli atti di estrinsecazione e realizzazione dell’organizzazione societaria, quali appunto quelli di modificazione del contratto sociale, giacchè i patti parasociali attengono non al piano organizzativo dell’ordinamento sociale, bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie.
Pertanto, il patto parasociale adottato con scrittura privata con cui le parti si impegnano a modificare lo statuto non può ritenersi invalido, ma è pienamente valido e vincolante. (Cass. Civ. n. 13877/2017)
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge Fallimentare, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000,00.
In sostanza, Per scongiurare la declaratoria di fallimento occorre che nessuno dei seguenti tre limiti venga superato.
A tal proposito, risulta ormai pacifico in giurisprudenza che l’onere probatorio circa la sussistenza dei requisiti di non fallibilità sia a carico del soggetto debitore.
Ma è sufficiente per il potenziale fallito dimostrare quanto richiesto dall’art. 1 L.F. unicamente con i bilanci d’esercizio?
Secondo la Suprema Corte, a mente della sentenza n. 13746 del 2017, gli ultimi tre bilanci d’esercizio, nonostante rappresentino lo strumento principale nel suddetto contesto, non hanno però valenza di prova legale, dovendo quindi l’imprenditore fornire con altri mezzi la prova in ordine all’insussistenza dei requisiti di fallibilità, qualora i bilanci risultino inattendibili in sede di istruttoria prefallimentare.
Tuttavia, il mancato deposito dei bilanci stessi non può che risolversi in danno al debitore e rendere maggiormente gravoso il suo compito.
Si precisa che per quanto concerne le imprese e le società che non hanno l’obbligo di depositare i bilanci, esse saranno tenute ad assolvere all'onere probatorio in questione mediante documenti che nella sostanza tengano luogo di veri e propri bilanci redatti in modo da consentire l'accesso a una chiara, trasparente, completa e intellegibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa; in mancanza di detti documenti il giudice potrà liberamente valutare la affidabilità della documentazione prodotta e la sua congruità alla luce di tutte le circostanze del caso.
Il nuovo Regolamento Europeo 2016/679, in materia di protezione dei dati personali ed entrato in vigore il 24 maggio 2016, diventerà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri a partire dal 25 maggio 2018.
Il suddetto Regolamento comporterà un cambiamento radicale nell’approccio alla privacy, introducendo nuovi obblighi e rendendo molto più onerosi gli adempimenti già previsti.
Tra le innovazioni apportate, vi è certamente la figura del Data Protecion Officer (Responsabile della Protezione dei Dati Personali) che diverrà obbligatoria per tutta la pubblica amministrazione e in alcuni casi anche in ambito privato.
Infatti, a mente dell’art. 37, il DPO è obbligatorio: a) se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, con l'eccezione delle autorità giudiziarie nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali; b) se le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala; c) se le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati.
Si tenga presente che la designazione obbligatoria di un DPO può essere prevista anche in casi ulteriori in base alla legge nazionale o al diritto comunitario. Inoltre, anche ove il regolamento non imponga in modo specifico la designazione di un DPO, può risultare utile procedere a tale designazione su base volontaria.
Ovviamente, data la complessità della materia, il DPO dovrà essere considerato come una figura intermedia tra un responsabile dei processi interni e un consulente legale in possesso dei seguenti requisiti: a) possedere un’adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali; b) adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza ed in assenza di conflitti di interesse; c) operare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio.
Più nello specifico, il DPO dovrà provvedere ad informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati; verificare l’attuazione e l’applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi; fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti; fungere da punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all’esercizio dei loro diritti; fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.
In conclusione, si tratta quindi di una figura professionale nuova sul mercato di cui molti dovranno obbligatoriamente dotarsi, sebbene diversi grandi enti e società già da diversi anni lo abbiano fatto.
Tuttavia, tale normativa e necessità risulta ancora sconosciuta in ambito locale più ristretto e a bassa vocazione internazionale.
I requisiti che la legge stabilisce per poter qualificare una start-up come innovativa sono i seguenti:
1 deve essere costituita sotto forma di società di capitali;
2 deve essere stata costituita da non più di 60 mesi;
3 deve avere in Italia la sede principale o almeno una sede produttiva o una filiale;
4 l totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
5 non deve distribuire utili per tutta la durata del regime agevolativo;
6 deve avere oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
7 non nascere da fusione, scissione o da cessione azienda/ di ramo di azienda.
Una volta che la società sia qualificata come start-up innovativa, la stessa potrà godere di una serie di benefici, tra i quali:
- l’atto costitutivo può essere redatto attraverso un modello standard tipizzato e non derogabile e sottoscritto digitalmente da parte di ciascun socio. Questa modalità di redazione dell’atto costitutivo è totalmente gratuita e interamente svolta online;
- la suddetta modalità semplificata ed online può essere utilizzata anche per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
- l’esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e di imposta di bollo per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese. Inoltre, non è dovuto nemmeno il diritto annuale da pagare in favore delle Camere di Commercio;
- esonero dall’obbligo di apporre il visto di conformità per compensare i crediti IVA, potendo contare quindi su maggiore liquidità;
- possono derogare alla normativa civilistica in materia societaria e prevedere la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti, effettuare operazioni su proprie quote, emettere strumenti finanziari partecipativi, offrire al pubblico quote di capitale;
- proroga nel caso di ripianamento delle perdite;
- flessibilità nell’utilizzo di contratti a tempo determinato consistente nella possibilità di assumere dipendenti con contratti a tempo determinato con durata pari a 36 mesi, rinnovabili una sola volta per ulteriori 12 mesi, fino ad arrivare quindi ad una durata complessiva di 48 mesi;
- il datore di lavoro e il dipendente possono scegliere liberamente quale sia la parte di remunerazione fissa e quale sia quella variabile collegata, ad esempio, all’efficienza;
- possibilità di raccogliere capitale mediante l’utilizzo dell’equity crowdfunding;
- possibilità di accedere al Fondo di Garanzia per le PMI per tutte quelle imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario per mancanza di sufficienti garanzie;
- possibilità di accedere, in caso di fallimento, a procedure dalla rapida risoluzione e soprattutto meno gravose, il c.d. fail fast;
- a decorrere dal periodo d'imposta 2017 e sino al 2020, il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo. L'importo massimo dell'agevolazione è pari a Euro 20 milioni per ciascun periodo d'imposta;
- Patent box: a decorrere dall'esercizio 2015, è possibile escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali (opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa);
- Italia Startup Hub: è stata estesa la possibilità di ottenere un visto per lavoro autonomo ai cittadini provenienti da Paesi non UE che intendano avviare una Startup in Italia e che si trovino per altre ragioni già legalmente in Italia.
Lo studio nasce a Lanciano nel 1987 dall’iniziativa dell’Avv. Camillo La Morgia ed oggi riunisce professionisti con differenti background e competenze consolidate in una varietà di settori del diritto.
Le metodologie di lavoro adottate dallo Studio si caratterizzano per un approccio fortemente focalizzato su specifiche aree di attività che consente di fornire assistenza e consulenza legale.
La capacità organizzativa e il livello di esperienze consentono allo Studio di gestire anche operazioni complesse, garantendo sempre un lavoro accurato e un saldo rapporto fiduciario tra il singolo professionista e il cliente.
AVVOCATO FONDATORE
CAMILLO LA MORGIA
AVVOCATO
SUPERIA SILVANA BUTERA
AVVOCATO
ANGELA GIANCRISTOFARO
AVVOCATO
FRANCESCO GIANCRISTOFARO
AVVOCATO
MARIO LA MORGIA
AVVOCATO ECCLESIASTICO
MARIACONCETTA LA MORGIA
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
LICIA FANTINI
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