Con la sentenza n. 299/2016, la Corte di Cassazione torna ad affermare un principio ormai consolidato in giurisprudenza, ossia l’inefficacia probatoria della fattura circa l’esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti e, quindi, della sussistenza di un eventuale debito.
Tale documento è sufficiente solo per richiedere l’emissione di decreto ingiuntivo, ma in caso di opposizione del debitore il creditore dovrà ricorrere ad ulteriori prove per sostenere il proprio diritto.
Il valore probatorio della fattura è limitato ai soli casi in cui la stessa non sia contestata dal debitore, essendo quest’ultima un documento formato unilateralmente dal creditore.
Infatti, nella citata sentenza si legge: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio”.
Secondo il mensile giuridico TOPLEGAL, il diritto dell’arte è il settore giuridico che maggiormente abbraccia una molteplicità di discipline giuridiche: dalla circolazione del bene, alla tutela e al godimento di quest’ultimo.
Tale settore del diritto nell’ultimo triennio ha visto una crescita esponenziale ed è per questo che dovrebbe essere ormai considerato un’industry a tutti gli effetti e non solamente una specializzazione ristretta dei dipartimenti IP.
Il link dell’interessante studio del mensile TOPLEGAL sul punto:
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Se il soggetto incaricato di notificare una cartella di pagamento non trova il destinatario nel proprio luogo di residenza non può limitarsi ad apporre sulla relata la semplice e generica dicitura “sconosciuto in loco”, ma è obbligato a compiere ulteriori ricerche.
Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24082/2015.
Secondo gli ermellini, infatti, la suddetta dicitura è assolutamente generica e inidonea a soddisfare i requisiti previsti dall’art. 148 c.p.c.
A mente di tale pronuncia, “l’accertamento dell’irreperibilità assoluta del destinatario di un notifica, legittimante il ricorso alla procedura notificatoria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60, lettera e), presuppone l’accertamento che le ricerche siano state effettuate, che siano attribuibili al messo notificatore e che siano riferibili alla notifica in esame”.
Pertanto, deve ritenersi illegittima la notifica della cartella di pagamento qualora sulla relata vi sia soltanto annotato che il destinatario risulta sconosciuto.
A tale conclusione giunge la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22635 del 2015, a mente della quale può essere riconosciuto al lavoratore il danno biologico da demansionamento anche nel caso in cui non venga accolta la domanda di mobbing.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che il mobbing è una figura complessa, composta da molteplici atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo e guidati da un intento di persecuzione ed emarginazione.
Affinchè possa integrarsi la suddetta condotta devono ricorrere le seguenti condizioni: 1) una serie di atti persecutori con intento vessatorio posti in essere in modo sistematico e prolungato nel tempo; 2) l'evento lesivo della salute della personalità e della dignità del lavoratore; 3) il nesso eziologico tra le condotte e il pregiudizio subito dal dipendente; 4) deve sussistere l’intento persecutorio di tutti i comportamenti lesivi.
Quindi, anche nell’ipotesi in cui uno dei suddetti requisiti manchi e il mobbing non può ritenersi configurato, è comunque possibile che il giudice valuti ulteriori fatti singolarmente rilevanti.
Pertanto, la Corte d’Appello aveva legittimamente ravvisato l’esistenza di un danno biologico derivante dalla condotta di radicale e sostanziale esautoramento del lavoratore dalle sue mansioni, nonostante non fosse stata esclusa la sussistenza di qualsivoglia condotta persecutoria.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3081/2015, la responsabilità per tutti i danni occorsi ad un alunno nei pressi dell’edificio scolastico non è dell’insegnante.
Nel caso di specie, All’uscita di scuola un alunno spinse la compagna seduta sul parapetto della scalinata. La studentessa cadendo si procurò gravi lesioni e la docente fu accusata di omessa sorveglianza.
Ebbene, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell’insegnante, poiché gli obblighi di sorveglianza di quest’ultima sussistono solo quando l’alunno si trova all’interno della struttura scolastica e durante l’orario di lezione.
Solo nelle suddette circostanze, infatti, il personale scolastico è in grado di esercitare seriamente le proprie funzioni e di garantire l’incolumità e la sicurezza dello scolaro.
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