Dopo il 1986 è stata prassi largamente diffusa quella di utilizzare i vecchi modelli dei buoni fruttiferi postali della serie P per l’emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie Q/P.
Infatti, accadeva che sul retro dei BFP risulta apposto – sopra l’originaria griglia di rendimento relativa ai buoni della serie “P” - un timbro con la misura dei saggi di interesse della “Serie Q/P” recante la seguente dicitura: “B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dal 11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno”.
In altri termini, ferme restando le modifiche dei rendimenti relative al primo ventennio dall’emissione, nella timbratura sovrapposta dall’ufficio dell’intermediario manca un’indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno successivo a quello dell’emissione, non risultando quindi modificata l’originaria dicitura che prevede, dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione “più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”.
Pertanto, alla scadenza del buono, agli anni dal 21° al 30° Poste Italiane applicava il saggio d’interesse del 12% e non quello nettamente più favorevole al risparmiatore di Lire 258.150 come sopra indicato.
A tal proposito, lo Studio ha ottenuto un’importante decisione dall’ABF Collegio di Roma.
L’Arbitro, infatti, ha stabilito che Poste Italiane S.p.A. deve versare al risparmiatore circa Euro 35.000,00 a titolo di interessi calcolati nella misura più favorevole di lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione.
Con la suddetta decisione, l’ABF esprime i seguenti principi “questo Collegio ha ritenuto di dover seguire l’orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell’affidamento del cliente nell’interpretazione delle risultanze testuali del Buono Fruttifero. Il riferimento specifico è alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo” e ancora “l’intermediario, nonostante quanto previsto dal D.M. del 13.6.1986, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli, mancando nel timbro apposto sul retro dei Buoni in questione la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno e ingenerando pertanto nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti indicati originariamente, in termini di importi assoluti, sul retro dei titoli in relazione al periodo successivo al 20° anno dall’emissione.”
Ora si dovrà attendere per vedere se Poste italiane S.p.A. deciderà di adeguarsi alla decisione dell'ABF o se sarà necessario adire il Tribunale competente.
Dalle ore 18:00 del 16 aprile 2020 è operativa la procedura per l’erogazione dei finanziamenti garantiti al 100% fino ad Euro 25.000,00.
Infatti, dalla suddetta data gli istituti di credito possono accedere al portale del Fondo di Garanzia delle PMI e inserire le richieste di garanzia.
Ma quali documenti occorre inviare alla propria banca?
A chiarirlo è la circolare ABI del 16 aprile 2020, secondo cui la documentazione necessaria è:
1) modulo di richiesta del finanziamento del proprio istituto di credito;
2) modulo di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it , nella sezione Modulistica (“Allegato 4-bis”).
- Nella compilazione del modulo è necessario inserire, oltre ai dati anagrafici dell’impresa e del legale rappresentante, anche la finalità per cui è richiesto il finanziamento (es. acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, o semplicemente “liquidità”).
- Inoltre, il soggetto richiedente deve specificare se ha già beneficiato diaiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali attivati in Italia nel quadro delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza Covid-19.
- Dopo essere stati compilati, i moduli devono essere sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio all’indirizzo Posta Elettronica Certificata della Banca con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con modalità alternativa comunicata dalla stessa banca.
- Ad avvenuto inserimento, da parte dell’istituto di credito, di tutta la documentazione, il portale provvede ad inviare all’indirizzo email indicato nel modulo le credenziali per l’accesso al portale stesso. Con tali credenziali il soggetto richiedente potrà controllare lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia richieste ed evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.
N.B. La circolare ABI chiarisce infine che l’importo massimo garantibile non può essere superiore al 25% dei ricavi dell’impresa e comunque fino a 25 mila euro. Nel caso vengano presentate più domande di finanziamento da parte di banche diverse in relazione allo stesso soggetto, Il Fondo rilascia la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile di cui sopra.
Il Decreto-Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020 e in vigore dal 9 aprile 2020, c.d. Decreto Liquidità, tra i numerosi interventi emergenziali a favore delle imprese, ha disposto anche una serie di deroghe ad alcune disposizioni del Codice Civile.
L'art. 6 del suddetto decreto prevede la sospensione degli obblighi previsti dalla normativa civilistica in tema di perdita del capitale sociale, onde consentire alle imprese di limitare gli effetti del lockdown, di evitare le procedure di messa in liquidazione, nonché di escludere per gli amministratori ipotesi di responsabilità gestoria ai sensi dell'art. 2486 c.c.
Infatti, alle società di capitali, alle società cooperative e ai consorzi, fino al 31 dicembre 2020 non si applicheranno gli articoli 2446, commi secondo e terzo (Riduzione del capitale per perdite), 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto (Riduzione del capitale per perdite) e 2482-ter (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale) e nello stesso arco temporale non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale prevista dagli articoli 2484 e 2545-duodecies c.c.
Pertanto, la normativa soggetta a deroghe, secondo il Decreto Liquidità, è la seguente:
- Art. 2446, commi secondo e terzo c.c. (Riduzione del capitale per perdite):
“[…] Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436”.
- Art. 2447 c.c. (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale):
“[…] gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società”.
- Art. 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto c.c. (Riduzione del capitale per perdite):
“[…] Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446”.
- Art. 2482 ter c.c. (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale):
“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società”.
- Art. 2484 c.c. (Cause di scioglimento):
“Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: […] 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter; […]”.
- Art. 2545-duodecies c.c. (Scioglimento):
“La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale”.
Il D.L. del 17.03.2020 (c.d. Decreto Cura Italia), in particolare all'art. 106, ha previsto una disciplina derogatoria in relazione ai termini e alle modalità di svolgimento delle assemblee societarie per l'approvazione del bilancio.
Infatti, la suddetta normativa stabilisce che la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019 deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, derogando così a quanto previsto dall'art.2364, secondo comma, c.c. secondo cui “l'assemblea ordinaria deve essere convocata […] entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale” e dall’art. 2478 bis, c.c. ai sensi del quale “il bilancio […] è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale”.
In sostanza, il Decreto ha previsto un rinvio di due mesi per le società di capitali che devono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio.
La normativa in esame, inoltre, ha stabilito, anche in deroga alle disposizioni statutarie, che l'espressione del voto sia in assemblea ordinaria, sia in assemblea straordinaria, possa avvenire in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione. Infatti, non è necessaria la presenza fisica del partecipante a condizione che sia possibile garantire la sua identità e senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Per quanto riguarda le S.r.l., infine, l'art. 106 ha previsto anche che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, potendosi derogare a quanto previsto dall’articolo 2479 e alle disposizioni statutarie.
La responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001 è un tema ancora poco sentito dalle imprese del nostro territorio, soprattutto da quelle di medie e medio-piccole dimensioni.
Per comprendere ciò è sufficiente rendersi conto che solo uno scarso numero di imprese ha adottato un Modello Organizzativo e ancor meno imprese provvedono all’aggiornamento del Modello.
Ebbene, anche la pandemia di Covid-19 può incidere sulla responsabilità dell’impresa ai sensi della suddetta normativa.
In che modo?
L’imputabilità della società potrebbe derivare dalla violazione dell’art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”che prevede come reati presupposto l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi in violazione delle norme a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, come ad esempio l’omessa o insufficiente sorveglianza di cui alla normativa D.lgs. 81/2008.
In quest’ottica l’aggiornamento del DVR potrebbe non essere sufficiente, ma risulta di fondamentale importanza il ruolo del medico competente per stabilire e pianificare le misure di contenimento e di prevenzione necessarie da attuare, oppure potrebbe essere utile limitare allo stretto necessario gli spostamenti dei dipendenti, favorire, ove possibile, lo smart working, organizzare con modalità sicure l’incontro in azienda con fornitori e consulenti, nonché fornire ai dipendenti strumenti di prevenzione idonei.
In tale contesto, inoltre, è necessaria una verifica attenta e costante, da parte dell’Organismo di Vigilanza, delle misure adottate dall’azienda e dalla loro efficacia rispetto alla prevenzione del rischio di contagio.
Lo studio nasce a Lanciano nel 1987 dall’iniziativa dell’Avv. Camillo La Morgia ed oggi riunisce professionisti con differenti background e competenze consolidate in una varietà di settori del diritto.
Le metodologie di lavoro adottate dallo Studio si caratterizzano per un approccio fortemente focalizzato su specifiche aree di attività che consente di fornire assistenza e consulenza legale.
La capacità organizzativa e il livello di esperienze consentono allo Studio di gestire anche operazioni complesse, garantendo sempre un lavoro accurato e un saldo rapporto fiduciario tra il singolo professionista e il cliente.
AVVOCATO FONDATORE
CAMILLO LA MORGIA
AVVOCATO
SUPERIA SILVANA BUTERA
AVVOCATO
ANGELA GIANCRISTOFARO
AVVOCATO
FRANCESCO GIANCRISTOFARO
AVVOCATO
MARIO LA MORGIA
AVVOCATO ECCLESIASTICO
MARIACONCETTA LA MORGIA
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA
LICIA FANTINI
Contattaci ai seguenti recapiti
Via per Fossacesia n. 38 - 66034 LANCIANO
Via Vetere n. 7 - 20123 MILANO
0872 71 07 70
328 7010222
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.