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 MARCHIO LA MORGIA

 

Il D.L. del 17.03.2020 (c.d. Decreto Cura Italia), in particolare all'art. 106, ha previsto una disciplina derogatoria in relazione ai termini e alle modalità di svolgimento delle assemblee societarie per l'approvazione del bilancio.

Infatti, la suddetta normativa stabilisce che la convocazione  dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019 deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, derogando così a quanto previsto dall'art.2364, secondo comma, c.c. secondo cui “l'assemblea ordinaria deve essere convocata […] entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale” e dall’art. 2478 bis, c.c. ai sensi del quale “il bilancio […] è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale”.
In sostanza, il Decreto ha previsto un rinvio di due mesi per le società di capitali che devono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio.

La normativa in esame, inoltre, ha stabilito, anche in deroga alle disposizioni statutarie, che l'espressione del voto sia in assemblea ordinaria, sia in assemblea straordinaria, possa avvenire in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione. Infatti, non è necessaria la presenza fisica del partecipante a condizione che sia possibile garantire la sua identità e senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Per quanto riguarda le S.r.l., infine, l'art. 106 ha previsto anche che l’espressione del voto possa avvenire mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, potendosi derogare a quanto previsto dall’articolo 2479 e alle disposizioni statutarie.

La responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001 è un tema ancora poco sentito dalle imprese del nostro territorio, soprattutto da quelle di medie e medio-piccole dimensioni.

Per comprendere ciò è sufficiente rendersi conto che solo uno scarso numero di imprese ha adottato un Modello Organizzativo e ancor meno imprese provvedono all’aggiornamento del Modello.

Ebbene, anche la pandemia di Covid-19 può incidere sulla responsabilità dell’impresa ai sensi della suddetta normativa.

In che modo?

L’imputabilità della società potrebbe derivare dalla violazione dell’art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”che prevede come reati presupposto l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi in violazione delle norme a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro, come ad esempio l’omessa o insufficiente sorveglianza di cui alla normativa D.lgs. 81/2008.

In quest’ottica l’aggiornamento del DVR potrebbe non essere sufficiente, ma risulta di fondamentale importanza il ruolo del medico competente per stabilire e pianificare le misure di contenimento e di prevenzione necessarie da attuare, oppure potrebbe essere utile limitare allo stretto necessario gli spostamenti dei dipendenti, favorire, ove possibile, lo smart working, organizzare con modalità sicure l’incontro in azienda con fornitori e consulenti, nonché fornire ai dipendenti strumenti di prevenzione idonei.

In tale contesto, inoltre, è necessaria una verifica attenta e costante, da parte dell’Organismo di Vigilanza, delle misure adottate dall’azienda e dalla loro efficacia rispetto alla prevenzione del rischio di contagio.

I vari Decreti che si sono susseguiti in queste settimane, tutti volti a prevenire ed a contrastare la diffusione dell’epidemia del Covid-19, hanno introdotto misure restrittive della circolazione delle persone, la sospensione di talune attività e hanno disposto la chiusura di diversi esercizi commerciali.

Ebbene, tali misure potrebbero avere un impatto anche sui contratti pendenti, in conseguenza dell’incapacità di una parte, o di entrambe le parti, di adempiere le proprie obbligazioni o di riceverle.

Infatti, gli istituti giuridici applicabili nei suddetti casi potrebbero essere:

a)   art. 1256 c.c., impossibilità sopravvenuta definitiva di adempiere per factum principis, essendo sopravvenute disposizioni legislative che, al fine di tutelare la salute pubblica, impongono prescrizioni e/o divieti che comportano l’impossibilità per una delle parti di adempiere l’obbligazione per cause non imputabili alla volontà del contraente;

b)   art. 1256 c.c., impossibilità temporanea di adempiere, in tal caso il debitore non può essere ritenuto responsabile del ritardo nell’adempimento finchè dura l’impossibilità temporanea.
Nell’ipotesi in questione, il rapporto contrattuale entra in una sorta di sospensione che deve “riattivarsi” qualora l’impossibilità venga meno, a condizione che il creditore abbia ancora interesse alla prestazione o che, in base alla natura dell’oggetto dedotto nel contratto, il debitore debba ancora essere ritenuto obbligato alla prestazione;

c)    art. 1467 c.c., eccessiva onerosità della prestazione, il debitore ha la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto se la prestazione, per cause straordinarie ed imprevedibili, divenga eccessivamente onerosa;

d)   forza maggiore, concetto non disciplinato dal Codice Civile, ma rimedio frequentemente utilizzato nella contrattualistica sia nazionale, sia internazionale.
La forza maggiore è intesa in dottrina come un evento di una forza tale al quale non è oggettivamente possibile resistere. Tale evento, per la sua forza intrinseca determina la persona a compiere un atto positivo o negativo in modo necessario ed inevitabile. Alla pari del caso fortuito, rileva quale causa di esonero da responsabilità.

La suddetta sintetica analisi vuole semplicemente illustrare quali possono essere i risvolti giuridici, per quanto concerne i contratti pendenti, della normativa conseguente alla diffusione del Covid-19.
Ovviamente, è necessario valutare attentamente caso per caso per poter considerare applicabile al contratto in essere uno degli istituti giuridici analizzati.

 

 

La normativa in tema di locazione prevede che, in caso di cessione del contratto per le locazioni ad uso diverso da abitazione, il proprietario nulla possa eccepire a tal proposito, dovendo sostanzialmente “subire” la predetta cessione.

Ad ogni buon conto, la Corte di Cassazione, con una recente sentenza di novembre 2019 (n. 28809/2019) ha affermato che, in ipotesi di cessioni plurime del contratto, il conduttore originario non è mai liberato nei confronti del proprietario per i debiti dei cessionari, anche ove il contratto si sia rinnovato (dopo i dodici anni) solo l’ultimo di essi.

Nella citata sentenza, la Suprema Corte torna ad affermare un indirizzo granitico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di cessione (o locazione) di azienda, con contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile nel quale l'azienda è esercitata, la disciplina recata dalla predetta norma (deviando in parte da quella generale di cui all'art. 1408 c.c.) comporta che, se il locatore non può opporsi alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione, unitamente alla cessione o locazione dell'azienda, tuttavia lo stesso può contare sul protrarsi della responsabilità del cedente per il pagamento del canone, nel caso di inadempimento del cessionario, salvo che egli stesso dichiari espressamente di liberarlo(Cass. Civ. n. 19531/2015).”

Sostiene, inoltre la Corte, che “in caso di plurime cessioni a catena, caratterizzate ciascuna dalla dichiarazione di non liberazione dei distinti cedenti, si viene a configurare, tra tutti i cedenti "intermedi" del contratto stesso (compreso il primo), un vincolo di corresponsabilità, rispetto al quale, in assenza di qualsivoglia limitazione ex lege, deve ritenersi normalmente applicabile la regola generale della presunzione di solidarietà (prevista dall'art. 1294 c.c.), in virtù della quale tutti i cedenti (a loro volta cessionari) non liberati dal locatore risponderanno (a prescindere dal numero delle cessioni), in solido tra loro, dell'obbligazione inadempiuta dall'attuale conduttore (Cass. 20/04/2007), con la precisazione che, pertanto, la mera dilatazione temporale del vincolo obbligatorio per l'intervenuta rinnovazione tacita del contratto (come avviene, di solito, nelle plurime cessioni a catena) non è circostanza tale da sterilizzare l'operatività della L. n. 392 del 1978, art 35  (Cass. ord., 20/0372018, n. 6864), rimarcandosi che l'avvenuta rinnovazione tacita del contratto di locazione, in quanto tale, non comporta la nascita di un nuovo contratto ma solo la prosecuzione del precedente e tale ultima questione attiene al diritto e non ad un accertamento in fatto, come invece sostenuto di controricorrenti.”

I suddetti principi, infatti, mirano a rafforzare la tutela del proprietario, atteso che la normativa in materia di locazioni commerciali sancisce l’irrilevanza del suo consenso nella cessione del contratto tra l’originario conduttore e il suo cessionario.

Il Tribunale di Milano, con provvedimento n. 18326 del 2018, ha affrontato uno dei primi casi in tema di recesso conseguente alla lunghissima durata della società.

La vicenda trae origine dal recesso esercitato da una Srl, socia di una SpA, legittimato dalla durata di quest’ultima, costituita nel 1995 con vita sociale fissata fino al 2100.

Nel sopra citato provvedimento, il Tribunale ha sostenuto che prevedere una durata in un arco temporale «tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale», legittima il socio a recedere, dal momento che tale durata configurerebbe la fattispecie di società contratta a tempo indeterminato.

Da quanto sopra, discende che ai soci spetta il diritto di recedere dando un preavviso di 180 giorni se lo statuto non prevede un termine maggiore, il quale comunque non può essere superiore ad un anno.

 

 

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